Con la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte ha introdotto disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee già in vigore.
Tra le varie misure è stato previsto l’aggiornamento dei criteri con cui si attiva il cosiddetto “semaforo antismog”: si tratta di un meccanismo che attiva delle limitazioni temporanee che comporta l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da prevenire l'eventuale superamento del valore limite giornaliero. Vedasi:
Per divieti e accorgimenti, trovano applicazioni le disposizioni consultare l'ordinanza sindacale n. 11/21 Protocollo n. 3492 dell'08 Settembre 2021.
DIVIETI VALIDI DAL 15 SETTEMBRE AL 15 APRILE DI OGNI ANNO NEL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
(VALIDI SEMPRE INDIPENDENTEMENTE DAL COLORE DEL SEMAFORO)
1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.2 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile
DIVIETI VALIDI PER IL SEMAFORO ARANCIONE
(IN AGGIUNTA A QUELLI INDICATI AL PUNTO 1)
2.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
2.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
2.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r), del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s), del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
- spandimento a raso in strisce;
- spandimento con scarificazione;
2.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
2.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI - LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
Le limitazioni al traffico veicolare non riguardano il Comune di San Germano Chisone
Le limitazioni strutturali riguardano 76 Comuni (tutto l’agglomerato di Torino e i centri di pianura e collina con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e comprendono anche i veicoli con motore Diesel Euro3 ed Euro4 per il trasporto di persone e merci.
Per questi mezzi è vietata la circolazione nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.30. Tale orario è esteso dalle 8 alle 19 per la Città metropolitana di Torino.