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Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. 
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • il godimento dei diritti politici
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
  • lo stato di famiglia
  • l'esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione 
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
  • stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
  • di non aver riportato condanne penali
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
 
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. 
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni,rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. 
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione: devono essere firmate in presenza del dipendente addetto a riceverle (nel caso di presentazione diretta), oppure accompagnate da copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica).

Cosa fare se non viene accettata

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio. 
 
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. 
 
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi. 
 
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. 
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire. 
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. 
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro. 
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Sottoscrizione, autentica della firma e imposta di bollo

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata. 
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autenticazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" rivolta a privati.
 
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato. 
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. 
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo. 
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta. 
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.)

Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
 
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non vanno autenticate. Quando sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo.
 
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
 
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
 
a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; 
b) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale; 
c) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Dichiarazioni non veritiere

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. È evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 

L'autocertificazione dov'è utilizzabile

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili:
 
  • nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici);
  • nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
  • nei rapporti con i privati che vi consentono.
 
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
 

L’imposta è dovuta dal possessore (inteso come proprietario, usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa e deve essere versata al Comune sul quale l’immobile insiste interamente o prevalentemente.

L’IMU non  si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa (come di seguito definite), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad essere dovuta e per le quali si applicano le relative aliquote e detrazioni;

Non si applica l’imposta altresì ai seguenti immobili e relative pertinenze, purchè adibiti ad abitazione principale:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dal 2016 ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M.infrastrutture 22.04.2008);

alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;

all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono inoltre previste una serie di esenzioni (per l’elencazione completa vi invitiamo a leggere l’art. 11 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica- IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2014), tra le quali ricordiamo:

i terreni agricoli ricadenti in aree montane, parzialmente montane e di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 448/2001; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

i fabbricati rurali ad uso strumentale (d.l. 201/2011 e s.m.);

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

i fabbricati di proprietà delle ONLUS. La predetta esenzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale "D;

i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della L. 20.05.1985, n. 222.  Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l’attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

1.  Per calcolare il valore imponibile dei fabbricati, è necessario prendere la rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutare la stessa del 5%.
 
2.  Sulla rendita rivalutata va poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell'immobile, come risulta dalla seguente tabella:
 
 

Categoria Catastale

Moltiplicatore

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9

C/2, C/6, C/7

160

Gruppo catastale B

C/3, C/4, C/5

140

A/10

D/5

80

Gruppo catastale D (tranne D/5)

65

C/1

55

 

 
 
3. Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, si applica l'aliquota prevista per la tipologia di immobile nell'anno in oggetto.
 
Per l'anno 2020, le aliquote sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020 - VEDI IN ALLEGATO)
 
 
 

Aliquota

Aliquota ordinaria

10,20 per mille

Abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento)

5,20 per mille

 

 
4. Il contribuente deve poi tenere conto della propria quota di possesso ed eventualmente del periodo dell'anno per il quale tale condizione si è verificata (le frazioni di mese vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni).

Documenti allegati

 Si ricorda che l'IMU è un'imposta che dev'essere versata in autoliquidazione. Pertanto il Comune non invia il conteggio dell'imposta dovuta. E' possibile chiedere supporto nel conteggio contattando l'ufficio tributi del Comune.Si ricorda che l'IMU è un'imposta che dev'essere versata in autoliquidazione. Pertanto il Comune non invia il conteggio dell'imposta dovuta. E' possibile chiedere supporto nel conteggio contattando l'ufficio tributi del Comune.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.
Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l'imposta dovuta per l'intera annualità sia inferiore a 5,00 euro (come previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con Del. Consiglio Comunale n. 11 del 12.05.2020).
L'imposta puó essere versata a mezzo F24, recandosi presso una qualsiasi banca o presso qualsiasi ufficio postale. Il modello puó essere reperito direttamente in banca o posta, oppure puó essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (cliccando qui). E' possibile utilizzare in alternativa il modello F24 semplificato, nel quale è stata introdotta l'apposita sezione "IMU e altri tributi locali" (modello F24 semplificato).
E' necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di versamento che si deve effettuare indicando i seguenti dati:  codice ente/codice comune (indicare il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili - per San Germano Chisone il codice da indicare è H862);per il versamento in acconto: barrare la casella Acc.;per il versamento a saldo: barrare la casella Saldo;per il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno barrare le caselle Acc e Saldo;I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:  Codice - Tipologia di imposta versata3912    IMU su abitazione principale e pertinenze (per abitazioni A/1, A/8 e A/9)3916     IMU su aree fabbricabili3918     IMU su altri fabbricati3925     IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - quota STATO3930     IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - incremento COMUNE
In tale modello è necessario indicare i dati del contribuente (come per il modello F24 ordinario), e compilare ogni riga della sezione MOTIVO DEL PAGAMENTO indicando nella colonna SEZIONE il codice "EL" e compilando le successive colonne come già indicato in precedenza per l'F24 ordinario.

Come si calcola l’IMU sui fabbricati inagibili o inabitabili?

Il Dipartimento delle Finanze, con apposito comunicato stampa, ha chiarito le modalità di versamento dell'IMU dall'estero, qualora non sia possibile utilizzare il modello F24. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento della quota spettante al Comune come segue:
 
- versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune. Per il Comune di San Germano Chisone effettuare il versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella filiale di San Germano Chisone) - codice IBAN: IT56 N 03268 52420 0B2906661560 - BIC: SELBIT2BXXX;
 
per la quota riservata allo Stato (solo per fabbricati ad uso produttivo di cat. D): versamento effettuato con bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT - codice IBAN: IT02 G 01000 03245348006108000);
 
Per entrambe i versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita IVA del contribuente, la sigla IMU e il nome del Comune di ubicazione degli immobili, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 (v. sopra), l'annualità di riferimento, l'indicazione della rata versata (Acconto o Saldo.
 
La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
 
E' possibile trasmettere le ricevute del versamento: a mezzo posta al Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 - 10065 San Germano Chisone (TO); a mezzo fax al numero 0121/58607; a mezzo e-mail all'indirizzo:  tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

A partire dal 2016 è prevista la riduzione del 50 % della base imponibile per il calcolo di IMU e TASI sull’immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (tra genitori e figli) e utilizzato da questi come abitazione principale.
 
Per poter usufruire di tale agevolazione bisogna essere in possesso di  TUTTI i seguenti requisiti:
  • l’immobile oggetto del comodato non puó essere di lusso (non dev’essere di categoria  A/1, A/8 e A/9);
  • il comodatario deve usare tale immobile come abitazione principale (deve cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente);
  • il comodante, oltre alla casa data in comodato al genitore/figlio, puó essere proprietario solo di un’altra abitazione che utilizza come abitazione principale (anche questa non puó essere di lusso). Le due abitazioni devono essere situate nello stesso Comune;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Il contratto di comodato (qualora non stipulato già negli anni precedenti), deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ENTRO 20 giorni dalla stipula.
 
L’agevolazione decorre dal mese in cui il contratto viene stipulato, qualora la data sia compresa tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese. In caso contrario, il beneficio si otterrà dal mese successivo. Ricordiamo che qualora sia presente questa casistica, è necessario portarne il Comune a conoscenza compilando l'apposita dichiarazione IMU.

Il gettito di imposta degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, che sono esenti dall’imposta), calcolato ad aliquota base del 7,6 per mille è riservato allo Stato.
 
La differenza tra l’imposta calcolata ad aliquota ordinaria fissata per l’anno e l’imposta calcolata ad aliquota base (7,6 per mille) viene invece versata al Comune.

Come si calcola l’IMU sui fabbricati inagibili o inabitabili?

L'IMU sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, viene calcolata riducendo la base imponibile del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al DpR n. 445/2000.

Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze?

Per abitazione principale ai fini IMU si intende il fabbricato iscritto in catasto come UNICA unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
 
Le pertinenze sono invece le unità immobiliari che possono essere iscritte in catasto unitamente o separatamente dall’abitazione principale.
 
Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono essere delle seguenti tipologie:
  • C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma;
  • C/6 Box o posti auto pertinenziali;
  • C/7 Tettoie chiuse o aperte
 La legge stabilisce che si possano considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di una per ciascuna tipologia.
 
Le abitazioni principali che non godono dell’esenzione in quanto di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si applica l'aliquota del 4 per mille, e, dal totale dovuto, si sottrae la detrazione spettante per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare.
 
Tale detrazione è fissata in 200,00 € annui e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se più soggetti passivi utilizzano la medesima abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
 
E' considerata abitazione principale (con relative pertinenze), a condizione che non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.
 
A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all'AIRE purchè già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis D.L. 47/2014). Tale agevolazione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.

Quando e come si presenta la dichiarazione ai fini IMU?

Nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti e qualora si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune, è necessario presentare la dichiarazione IMU, redatta su apposito modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (presente nella Sezione Modulistica a fine pagina).
 
La dichiarazione puó anche essere presentata in via telematica, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
La dichiarazione va presentata ad esempio, nei seguenti casi (per un'elencazione completa delle casistiche si rinvia alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione):
  • Immobili che godono di una riduzione dell'imposta (ad es. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico);
  • Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (per esempio nei casi di locazione finanziaria dell'immobile; terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa; area divenuta edificabile in seguito a demolizione di un fabbricato; immobili esenti dall'imposta ai sensi della lett. c) e lett. i), comma 1, art. 7 D.lgs. 504/1992; immobile che ha perso/acquisito durante l'anno il diritto all'esenzione; fabbricato di categoria catastale D non iscritto in catasto, oppure iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese; riunione di usufrutto non dichiarata in catasto).
Nel caso di variazioni inerenti un immobile di proprietà di più soggetti passivi, è possibile presentare una dichiarazione congiunta.
 
Ai fini IMU, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.
 
Inoltre, in base al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione in via telematica per l'applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992.

L'IMU deve essere versata in due rate: 
  • la prima rata in acconto entro il 16 giugno dell'anno (sulla base delle aliquote deliberate per l'anno precedente)
  • la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell'anno (a conguaglio con le aliquote deliberate per l'anno in corso)
oppure:
  • in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno
Soltanto per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio sulla base delle aliquote approvate.

Ritardo nel versamento? C'è il ravvedimento operoso

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta successivamente alle scadenze, è obbligatorio effettuare il ravvedimento operoso.
 
Con il ravvedimento, all'imposta dovuta, vanno aggiunti gli interessi maturati e le sanzioni previste in base ai giorni di ritardo.
 
Gli interessi si applicano per ogni giorno di ritardo ai tassi annuali previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riportiamo qui di seguito per semplicità:
2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 - GU Serie Generale n.292 del 13-12-2011))
 
Le sanzioni da applicare sono le seguenti:
 
- versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza - sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint);
- versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 1,5% (ravvedimento breve);
- versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 1,67%;
- versamento dal 91° al 365° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 3,75% (ravvedimento lungo).
A partire dall'anno 2020, è inoltre possibile provvedere al versamento con ravvedimento operoso dopo l'anno dalla scadenza nel caso la violazione non sia ancora stata contestata, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- versamento dopo un anno (e fino a due anni) - sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione);
- versamento dopo due anni -sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
 
Il totale da versare (imposta dovuta, sanzioni ed interessi) deve sempre essere arrotondato all'euro.
 
Si invitano i contribuenti che devono effettuare il ravvedimento operoso a contattare l'Ufficio Tributi per verificare il conteggio dell'imposta dovuta.

Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti. 
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento. 
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare. 

ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI 
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente.

L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. 
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
 

I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune. 
Si può anche dichiarare: 
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto; 
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto; 
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto. 

Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via telematica. 
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 

PIÙ SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI 
 
È abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio. 
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età. 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 

Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio. 
È ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. 
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio). 

AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA 
 
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente dall'interessato. 
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente). 
 

NOVITÀ IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ E PASSAPORTO

La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza. 
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente l'interessato. 
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità. 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI 
 
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità. 
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. 
 

I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi

La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali. 
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. 
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel procedimento in corso. 
 




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