Ritardo nel versamento? C'è il ravvedimento operoso
Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta successivamente alle scadenze, è obbligatorio effettuare il ravvedimento operoso.
Con il ravvedimento, all'imposta dovuta, vanno aggiunti gli interessi maturati e le sanzioni previste in base ai giorni di ritardo.
Gli interessi si applicano per ogni giorno di ritardo ai tassi annuali previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riportiamo qui di seguito per semplicità:
2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 - GU Serie Generale n.292 del 13-12-2011))
Le sanzioni da applicare sono le seguenti:
- versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza - sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint);
- versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 1,5% (ravvedimento breve);
- versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 1,67%;
- versamento dal 91° al 365° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 3,75% (ravvedimento lungo).
A partire dall'anno 2020, è inoltre possibile provvedere al versamento con ravvedimento operoso dopo l'anno dalla scadenza nel caso la violazione non sia ancora stata contestata, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- versamento dopo un anno (e fino a due anni) - sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione);
- versamento dopo due anni -sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Il totale da versare (imposta dovuta, sanzioni ed interessi) deve sempre essere arrotondato all'euro.
Si invitano i contribuenti che devono effettuare il ravvedimento operoso a contattare l'Ufficio Tributi per verificare il conteggio dell'imposta dovuta.