La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.
Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.
Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:
- delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi e terrazze, con arrotondamento al metro quadrato. Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d’ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all’interessato);
- del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante dai registri anagrafici nell'anno di competenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano presso l'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf e badanti). Inoltre, dietro segnalazione degli interessati (con presentazione di idonea documentazione) possono escludersi dal numero degli occupanti i componenti ricoverati in modo permanente presso case di cura o riposo, le persone dimoranti in altra abitazione a seguito di separazione o divorzio, il componente il nucleo ed un suo accompagnatore dimoranti abitualmente presso un altro Comune per gravi motivi di salute (certificati dalla commissione medica competente), i militari appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi e le persone che svolgno attività di studio o di lavoro all'estero per più di sei mesi consecutivi.
Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall’anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).
Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.
Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:
- delle superfici dei locali occupati;
- della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un’unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d’uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..).
Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Campeggi, distributori carburanti
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Case di cura e riposo
- Uffici, agenzie, studi professionali
- Banche ed istituti di credito
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- Discoteche, night club
La tassa è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali di è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene conteggiato interamente.
Alla tassa sui rifiuti si applica il TRIBUTO AMBIENTALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell’ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Città Metropolitana di Torino (per l’anno 2019 è confermata al 5%).
I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100%.
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