A PARTIRE DALL'ANNO 2020 LA TASI E' STATA ABOLITA (come disposto dal comma 738 dell'art. 1 con Legge n. 160 del 27.12.2019)
L’imposta è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati (a partire dal 2016 esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ) e aree fabbricabili, mentre non è dovuta sui terreni agricoli. Se l’immobile è posseduto o detenuto da più soggetti, essi sono obbligati in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o usufrutto, l’imposta è dovuta nella misura del 30% dall’occupante, mentre il 70% viene versato dal titolare del diritto reale (proprietario o usufruttuario). Se l'occupante occupa utilizza l'immobile come abitazione principale, la TASI viene versata esclusivamente dal proprietario, nella misura del 70%.
Se la detenzione dell’immobile è di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno, la TASI viene interamente versata dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
A partire dall'anno 2015 sull'immobile assimilato ad abitazione principale ai fini IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, (purchè già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso), la TASI è ridotta di 2/3 (art. 9-bis D.L. 47/2014). Tale riduzione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.