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Comune di San Germano Chisone
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TASI (in vigore fino al 31.12.2019)
Tassa sui Servizi Indivisibili
(Legge di stabilità 2014- n. 147 del 27.12.2013)
Abolita dal 01.01.2019 dall'art. 21 comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160
Chi è tenuto al pagamento della TASI?

A PARTIRE DALL'ANNO 2020 LA TASI E' STATA ABOLITA (come disposto dal comma 738 dell'art. 1 con Legge n. 160 del 27.12.2019)

L’imposta è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati (a partire dal 2016 esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ) e aree fabbricabili, mentre non  è dovuta sui terreni agricoli. Se l’immobile è posseduto o detenuto da più soggetti, essi sono obbligati in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o usufrutto, l’imposta è dovuta nella misura del 30% dall’occupante, mentre il 70% viene versato dal titolare del diritto reale (proprietario o usufruttuario). Se l'occupante occupa utilizza l'immobile come abitazione principale, la TASI viene versata esclusivamente dal proprietario, nella misura del 70%.

Se la detenzione dell’immobile è di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno, la TASI viene interamente versata dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

A partire dall'anno 2015 sull'immobile assimilato ad abitazione principale ai fini IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, (purchè già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso), la TASI è ridotta di 2/3 (art. 9-bis D.L. 47/2014). Tale riduzione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.

Chi NON è tenuto al versamento della TASI?

La TASI non deve essere versata:
  • sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della L. 984/1977;
  • sui fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
  • sui fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato Lateranense e quelli destinati esclusivamente all’esercizio di culto e relative pertinenze;
  • sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali;
  • sui fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R.22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge20.05.1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l’attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell’art. 2, commi 41, 42 e 44, del decreto legge03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24.11.2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

A partire dal 2016 è prevista la riduzione del 50 % della base imponibile per il calcolo di IMU e TASI sull’immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (tra genitori e figli) e utilizzato da questi come abitazione principale.

Per poter usufruire di tale agevolazione bisogna essere in possesso di  TUTTI i seguenti requisiti:
  • l’immobile oggetto del comodato non può essere di lusso (non dev’essere di categoria  A/1, A/8 e A/9);
  • il comodatario deve usare tale immobile come abitazione principale (deve cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente);
  • il comodante, oltre alla casa data in comodato al genitore/figlio, può essere proprietario solo di un’altra abitazione che utilizza come abitazione principale (anche questa non può essere di lusso). Le due abitazioni devono essere situate nello stesso Comune;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il contratto di comodato (qualora non stipulato già negli anni precedenti), deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ENTRO 20 giorni dalla stipula.

L’agevolazione decorre dal mese in cui il contratto viene stipulato, qualora la data sia compresa tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese. In caso contrario, il beneficio si otterrà dal mese successivo. Ricordiamo che qualora sia presente questa casistica, è necessario portarne il Comune a conoscenza compilando l'apposita dichiarazione IMU.

Come viene calcolata la TASI?

Il conteggio della tassa dovuta viene effettuato dall’ufficio tributi del Comune. Sarà cura dello stesso trasmettere con debito anticipo l’avviso di pagamento.

La base imponibile utilizzata per il calcolo della TASI è la stessa prevista per l’IMU, ovvero:
  • Il valore imponibile dei fabbricati è pari alla rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5%.
  • Alla rendita rivalutata viene poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell’immobile, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria Catastale

Moltiplicatore

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9

C/2, C/6, C/7

160

Gruppo catastale B

C/3, C/4, C/5

140

A/10

D/5

80

Gruppo catastale D (tranne D/5)

65

C/1

55



  • Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, viene applicata l’aliquota prevista per la tipologia di immobile nell’anno in oggetto. Per l’anno 2019 l’aliquota TASI resta invariata all' 1,2 per mille per tutte le tipologie di immobili (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 21.04.2015). Attenzione: a partire dal 2016, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille.
  • Si tiene infine conto della quota di possesso del contribuente ed eventualmente del periodo dell’anno per il quale la tassa è dovuta (le frazioni di mese vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui il diritto reale di godimento o l’utilizzazione si è protratta solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni).
  • Il totale della tassa così ottenuto viene versato per il 70% dal titolare del diritto reale sull’immobile e per il 30% dall’utilizzatore dello stesso. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Per le aree edificabili, il valore da considerare è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. In ogni caso, non viene accertato il maggior valore nel caso in cui l’imposta venga versata sulla base dei valori stabiliti dal Comune per zone omogenee (i valori sono stati aggiornati con efficacia dal 01 Gennaio 2014 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 09.04.2014 e confermati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.04.2015 e restano invariati anche per l'anno 2019).

Per calcolare il valore dell’area è necessario moltiplicare il valore al metro quadro stabilito per la zona nella quale è ubicata l’area per la superficie dell’area stessa. Al valore viene poi applicata l’aliquota fissata per l’anno in oggetto.


Documenti allegati:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 21.04.2015
Valore aree edificabili


Quando si versa la TASI?

La TASI deve essere versata in due rate:
  • la prima rata in acconto entro il 16 giugno dell’anno
  • la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell’anno
oppure
  • in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno

Come devono versare la TASI i contribuenti NON residenti nel territorio dello Stato?

In alternativa al versamento con modello F24, i contribuenti non residenti nel territorio italiano possono effettuare un bonifico bancario sul conto corrente del Comune. Per il Comune di San Germano Chisone è possibile effettuare il versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella filiale di San Germano Chisone) - codice IBAN: IT56 N 03268 52420 0B2906661560 - BIC: SELBIT2BXXX;

Nei versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita IVA del contribuente, la dicitura TASI ed il nome del Comune di ubicazione degli immobili, l'annualità di riferimento e l'indicazione della rata versata (Acconto, Saldo o Unica soluzione).

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

E' possibile trasmettere le ricevute del versamento: a mezzo posta al Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 - 10065 San Germano Chisone (TO); a mezzo fax al numero 0121/58607; a mezzo e-mail all'indirizzo: tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

Quando e come si presenta la dichiarazione ai fini TASI?

Nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti e qualora si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune, è necessario presentare la dichiarazione TASI, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Ai fini TASI, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

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