Per abitazione principale ai fini IMU si intende il fabbricato iscritto in catasto come UNICA unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Le pertinenze sono invece le unità immobiliari che possono essere iscritte in catasto unitamente o separatamente dall’abitazione principale.
Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono essere delle seguenti tipologie:
- C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma;
- C/6 Box o posti auto pertinenziali;
- C/7 Tettoie chiuse o aperte
La legge stabilisce che si possano considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di una per ciascuna tipologia.
Le abitazioni principali che non godono dell’esenzione in quanto di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si applica l'aliquota del 5,2 per mille, e, dal totale dovuto, si sottrae la detrazione spettante per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare.
Tale detrazione è fissata in 200,00 € annui e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se più soggetti passivi utilizzano la medesima abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
E' considerata abitazione principale (con relative pertinenze), a condizione che non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.
A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all'AIRE purchè già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis D.L. 47/2014). Tale agevolazione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.