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Comune di San Germano Chisone
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IMU - cosa c'è da sapere
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

A partire dal 2016 è prevista la riduzione del 50 % della base imponibile per il calcolo di IMU e TASI sull’immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (tra genitori e figli) e utilizzato da questi come abitazione principale.

Per poter usufruire di tale agevolazione bisogna essere in possesso di  TUTTI i seguenti requisiti:
  • l’immobile oggetto del comodato non può essere di lusso (non dev’essere di categoria  A/1, A/8 e A/9);
  • il comodatario deve usare tale immobile come abitazione principale (deve cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente);
  • il comodante, oltre alla casa data in comodato al genitore/figlio, può essere proprietario solo di un’altra abitazione che utilizza come abitazione principale (anche questa non può essere di lusso). Le due abitazioni devono essere situate nello stesso Comune;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Il contratto di comodato (qualora non stipulato già negli anni precedenti), deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ENTRO 20 giorni dalla stipula.

L’agevolazione decorre dal mese in cui il contratto viene stipulato, qualora la data sia compresa tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese. In caso contrario, il beneficio si otterrà dal mese successivo. Ricordiamo che qualora sia presente questa casistica, è necessario portarne il Comune a conoscenza compilando l'apposita dichiarazione IMU.
 

Come si calcola l'IMU per le aree fabbricabili?

Il valore imponibile di un'area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. In ogni caso, non viene accertato il maggior valore nel caso in cui l'imposta venga versata sulla base dei valori stabiliti dal Comune per zone omogenee (i valori sono stati approvati con efficacia dal 01 Gennaio 2020 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 14.07.2020).

In questo caso, per calcolare il valore dell'area è necessario moltiplicare il valore al metro quadro stabilito per la zona nella quale è ubicata l'area per la superficie dell'area stessa. Al valore viene poi applicata l'aliquota ordinaria prevista dal Comune (10,20 per mille).

Come per i fabbricati, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è avuto il possesso dell'area.

Documenti allegati:
Valori imponibili aree fabbicabili 2020


Come si calcola l’IMU sui fabbricati inagibili o inabitabili?

L'IMU sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, viene calcolata riducendo la base imponibile del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al DpR n. 445/2000.

Immobili ad uso produttivo cat. D

Il gettito di imposta degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, che sono esenti dall’imposta), calcolato ad aliquota base del 7,6 per mille è riservato allo Stato.

La differenza tra l’imposta calcolata ad aliquota ordinaria fissata per l’anno e l’imposta calcolata ad aliquota base (7,6 per mille) viene invece versata al Comune.

Quando si versa l’IMU?

L’IMU deve essere versata in due rate: 
  • la prima rata in acconto entro il 16 giugno dell’anno (sulla base delle aliquote deliberate per l'anno precedente)
  • la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell’anno (a conguaglio con le aliquote deliberate per l'anno in corso)
oppure:
  • in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno

Come si versa l'IMU?

Si ricorda che l'IMU è un'imposta che dev'essere versata in autoliquidazione. Pertanto il Comune non invia il conteggio dell'imposta dovuta, ma esclusivamente un'informativa relativa alle aliquote e alle scadenze per l'anno in oggetto.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.

Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l’imposta dovuta per l’intera annualità sia inferiore a 5,00 € (come previsto dall’art. 15 del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con Del. Consiglio Comunale n. 31 del 30 Settembre 2008).

L’imposta può essere versata a mezzo F24, recandosi presso una qualsiasi banca o presso qualsiasi ufficio postale. Il modello può essere reperito direttamente in banca o posta, oppure può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (cliccando qui). E’ possibile utilizzare in alternativa il modello F24 semplificato, nel quale è stata introdotta l’apposita sezione “IMU e altri tributi locali” (modello F24 semplificato).

E’ necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di versamento che si deve effettuare indicando i seguenti dati:  
  • codice ente/codice comune (indicare il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili - per San Germano Chisone il codice da indicare è H862);
  • per il versamento in acconto: barrare la casella Acc.;
  • per il versamento a saldo: barrare la casella Saldo;
  • per il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno barrare le caselle Acc e Saldo;
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
  

Codice -

Tipologia di imposta versata

3912

IMU su abitazione principale e pertinenze (per abitazioni A/1, A/8 e A/9)

3916

IMU su aree fabbricabili

3918

IMU su altri fabbricati

3925

IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - quota STATO

3930

IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - incremento COMUNE

 

In tale modello è necessario indicare i dati del contribuente (come per il modello F24 ordinario), e compilare ogni riga della sezione MOTIVO DEL PAGAMENTO indicando nella colonna SEZIONE il codice “EL” e compilando le successive colonne come già indicato in precedenza per l’F24 ordinario.

In alternativa all'F24, è possibile effettuare il versamento con bollettino postale utilizzando i modelli a disposizione gratuitamente presso gli Uffici Postali sul numero di conto corrente 1008857615 (uguale per tutta Italia). Il versamento deve essere intestato a "Pagamento IMU".

Come devono versare l’IMU i contribuenti NON residenti nel territorio dello Stato?

Il Dipartimento delle Finanze, con apposito comunicato stampa, ha chiarito le modalità di versamento dell'IMU dall'estero, qualora non sia possibile utilizzare il modello F24. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento della quota spettante al Comune come segue:

- versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune. Per il Comune di San Germano Chisone effettuare il versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella filiale di San Germano Chisone) - codice IBAN: IT56 N 03268 52420 0B2906661560 - BIC: SELBIT2BXXX;

- per la quota riservata allo Stato (solo per fabbricati ad uso produttivo di cat. D): versamento effettuato con bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT - codice IBAN: IT02 G 01000 03245348006108000);

Per entrambe i versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita IVA del contribuente, la sigla IMU e il nome del Comune di ubicazione degli immobili, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 (v. sopra), l'annualità di riferimento, l'indicazione della rata versata (Acconto o Saldo.

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

E' possibile trasmettere le ricevute del versamento: a mezzo posta al Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 - 10065 San Germano Chisone (TO); a mezzo fax al numero 0121/58607; a mezzo e-mail all'indirizzo:  tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

Ritardo nel versamento? C’è il ravvedimento operoso

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta successivamente alle scadenze sopra indicate, è obbligatorio effettuare il ravvedimento operoso.

Con il ravvedimento, all'imposta dovuta, vanno aggiunti gli interessi maturati e le sanzioni previste in base ai giorni di ritardo.

Gli interessi si applicano per ogni giorno di ritardo al tasso annuale del 0,10% (tasso dal 01.01.2017).

Le sanzioni da applicare sono le seguenti:

- versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza - sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint);
  • versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 1,5% (ravvedimento breve);
  • versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 1,67%
  • versamento dal 91° al 365° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 3,75% (ravvedimento lungo).
Il totale da versare (imposta dovuta, sanzioni ed interessi) deve sempre essere arrotondato all'euro.

Si invitano i contribuenti che devono effettuare il ravvedimento operoso a contattare l'Ufficio Tributi per verificare il conteggio dell’imposta dovuta.

Quando e come si presenta la dichiarazione ai fini IMU?

Nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti e qualora si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune, è necessario presentare la dichiarazione IMU, redatta su apposito modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (presente nella Sezione Modulistica a fine pagina).

La dichiarazione può anche essere presentata in via telematica, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La dichiarazione va presentata ad esempio, nei seguenti casi (per un'elencazione completa delle casistiche si rinvia alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione):
  • Immobili che godono di una riduzione dell'imposta (ad es. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico);
  • Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (per esempio nei casi di locazione finanziaria dell'immobile; terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa; area divenuta edificabile in seguito a demolizione di un fabbricato; immobili esenti dall'imposta ai sensi della lett. c) e lett. i), comma 1, art. 7 D.lgs. 504/1992; immobile che ha perso/acquisito durante l'anno il diritto all'esenzione; fabbricato di categoria catastale D non iscritto in catasto, oppure iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese; riunione di usufrutto non dichiarata in catasto).
Nel caso di variazioni inerenti un immobile di proprietà di più soggetti passivi, è possibile presentare una dichiarazione congiunta.

Ai fini IMU, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

Inoltre, in base al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione in via telematica per l'applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992.

Chi è tenuto al pagamento dell’IMU?

Per conoscere tutte le informazioni aggiornate in materia di IMU, vi invitiamo a consultare l'apposita sezione presente sul Portale del Contribuente, al seguente link: 

L’imposta è dovuta dal possessore (inteso come proprietario, usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa e deve essere versata al Comune sul quale l’immobile insiste interamente o prevalentemente.

Chi NON è tenuto al versamento dell’IMU?

L’IMU non  si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa (come di seguito definite), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad essere dovuta e per le quali si applicano le relative aliquote e detrazioni;

Non si applica l’imposta altresì ai seguenti immobili e relative pertinenze, purchè adibiti ad abitazione principale:
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dal 2016 ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M.infrastrutture 22.04.2008);
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
  • all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono inoltre previste una serie di esenzioni (per l’elencazione completa vi invitiamo a leggere l’art. 11 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica – IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2014), tra le quali ricordiamo:
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane, parzialmente montane e di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 448/2001; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale (d.l. 201/2011 e s.m.);
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • i fabbricati di proprietà delle ONLUS. La predetta esenzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale “D;
  • i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l’attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell’art. 2, commi 41, 42 e 44, del decreto legge 03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Come si calcola l'IMU?

1.  Per calcolare il valore imponibile dei fabbricati, è necessario prendere la rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutare la stessa del 5%.

2.  Sulla rendita rivalutata va poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell'immobile, come risulta dalla seguente tabella:


Categoria Catastale

Moltiplicatore

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9

C/2, C/6, C/7

160

Gruppo catastale B

C/3, C/4, C/5

140

A/10

D/5

80

Gruppo catastale D (tranne D/5)

65

C/1

55

 



3. Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, si applica l'aliquota prevista per la tipologia di immobile nell'anno in oggetto.

Per l'anno 2020 le aliquote sono le seguenti:

(aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020 - VEDI IN ALLEGATO)


Aliquota

Aliquota ordinaria

10,20 per mille

Abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento)

5,20 per mille

 


4. Il contribuente deve poi tenere conto della propria quota di possesso ed eventualmente del periodo dell'anno per il quale tale condizione si è verificata (le frazioni di mese vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni).

Documenti allegati:
Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020


Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze?

Per abitazione principale ai fini IMU si intende il fabbricato iscritto in catasto come UNICA unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le pertinenze sono invece le unità immobiliari che possono essere iscritte in catasto unitamente o separatamente dall’abitazione principale.

Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono essere delle seguenti tipologie:
  • C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma;
  • C/6 Box o posti auto pertinenziali;
  • C/7 Tettoie chiuse o aperte
 La legge stabilisce che si possano considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di una per ciascuna tipologia.

Le abitazioni principali che non godono dell’esenzione in quanto di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si applica l'aliquota del 5,2 per mille, e, dal totale dovuto, si sottrae la detrazione spettante per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare.

Tale detrazione è fissata in 200,00 € annui e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se più soggetti passivi utilizzano la medesima abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

E' considerata abitazione principale (con relative pertinenze), a condizione che non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all'AIRE purchè già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis D.L. 47/2014). Tale agevolazione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.

   La Modulistica
Comune di San Germano Chisone - Via Scuole, 9 - 10065 San Germano Chisone (TO)
  Tel: 0121.58601   Fax: 0121.58607
  Codice Fiscale: 01303920019   Partita IVA: 01303920019
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