L'IMU, "Imposta Municipale propria", è un'imposta comunale attualmente regolata dalle disposizioni previste dai commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (a partire dal 01.01.2020 le norme in oggetto hanno abrogato le precedenti disposizioni in materia, dettate dell'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dell'articolo 13, commi da 1 a 12 ter e 13 Bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal comma 639 nonché i commi successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla disciplina dell'IMU e della TASI).
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti sul territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, e quelli alla cui produzione o scambio. Costituisce presupposto anche il possesso dell'unità abitativa classificata nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e le relative pertinenze, destinata ad abitazione principale da parte del soggetto passivo. L'imposta non si applica invece all'abitazione principale ed alle abitazioni ad essa assimilate per legge o con regolamento comunale.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle asservite oggettivamente e soggettivamente all'abitazione, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Box o posti auto pertinenziali) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se risultano iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo.
L'imposta deve essere versata in autoliquidazione in base alla quota ed al periodo di possesso dell'immobile, applicando alla rendita catastale (rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dal comma 745 dell'art. 1 L. 160/2019) le aliquote stabilite per l'anno dal Comune. Il pagamento può essere fatto in unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in due soluzioni (con pagamento dell'acconto entro il 16 giugno e versamento del saldo entro il 16 dicembre) utilizzando il modello F24 - sezione Enti Locali - indicando come codice Comune H862 (codice catastale di San Germano Chisone) ed i codici relativi alla tipologia di immobili oggetto di imposta (3918 per le abitazioni diverse da quella principale, 3916 per le aree edificabili, 3930 per gli immobili ad uso produttivo in cat. Catastale D). E' riservata allo Stato una quota di imposta per i fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D pari al 7,6 per mille, da versare direttamente all'erario con codice tributo 3925.
L'imposta non deve essere versata se l'importo annuale per soggetto passivo è inferiore a 5,00 ?.
Le aliquote per l'anno 2020 sono state stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020.
L'aliquota di base è fissata al 10,20 per mille, mentre l'aliquota da utilizzare per le abitazioni principali non esentate dall'imposta è fissata al 5,2 per mille.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare le sezioni di dettaglio presenti nella pagina Imu del sito, oppure a contattare l'ufficio tributi.
Istanza di compensazione IMU
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Istanza di rimborso IMU
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Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU / TASI Enti non commerciali
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Modello dichiarazione IMU
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Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria